Possibili importanti novità in tema di pianificazione familiare
Alla fine di febbraio 2019 il Governo ha approvato un disegno di legge delega, presentato per l’approvazione al Senato nel mese di marzo, finalizzato a delegare al Governo l’emanazione di uno o più decreti legislativi che inciderebbero in modo sostanziale sulle disposizioni che regolano il passaggio di patrimoni nell’ambito familiare, nonché i possibili accordi tra i componenti del nucleo familiare. Il Governo dovrà emanare tali decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Di particolare interesse, nell’ambito della pianificazione familiare, sono i principi direttivi previsti dal disegno di legge delega in tema di:
- accordi (pre o post) matrimoniali,
- modifica dei diritti riservati ai legittimari in sede successoria,
- possibilità di stipulare patti successori;
- disciplina del trust e dei contratti di affidamento fiduciario.
Tali nuove disposizioni avvicinerebbero la disciplina italiana a sistemi normativi di altri Stati, adeguando la legislazione interna a quella dei principali Paesi europei. Non sarà una rivoluzione del diritto di famiglia italiano, ma certamente una importante e positiva evoluzione.
Accordi (pre o post) matrimoniali
La legge delega prevede i principi che dovranno disciplinare la possibilità di stipulare accordi tra persone che intendono sposarsi (nubendi), tra coniugi, nonché tra soggetti che programmino o abbiano costituito una unione civile.
Tali accordi, oggi non ammessi dall’ordinamento, avranno lo scopo di regolamentare, anche in previsione di una eventuale crisi del rapporto, i rapporti personali e quelli patrimoniali, nonché i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli.
In ogni caso tali accordi dovranno rispettare i diritti fondamentali della persona umana, l’ordine pubblico e il buon costume, restando inoltre inderogabili i diritti ed i doveri scaturenti dal matrimonio. Tali limitazioni fanno sì che oggetto degli accordi potranno essere solo i diritti disponibili.
Tale tipologia di accordi potrà essere di grande utilità, in quanto è sicuramente più facile addivenire ad un accordo consensuale che disciplini i rapporti personali e patrimoniali e, in generale, il reciproco assetto degli interessi, in un momento precedente la crisi del rapporto.
Modifica dei diritti riservati ai legittimari
Legittimari sono quelle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità. A seconda della composizione del nucleo familiare, vi rientrano il coniuge (incluso il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), i discendenti e gli ascendenti.
Il principio fissato dalla legge delega prevede la trasformazione dell’attuale legittima in natura nella cosiddetta legittima in valore, che ha natura di diritto di credito, da determinarsi quale quota del valore del patrimonio ereditario all’apertura della successione.
Tale modifica in diritto di credito dei diritti dei legittimari ha la finalità di favorire la circolazione dei beni donati in vita e di quelli ereditari e la stabilità del relativo acquisto.
Il principio direttivo prevede inoltre che i legittimari siano garantiti nei loro diritti da privilegio speciale sugli immobili che fanno parte del patrimonio ereditario o, in mancanza, da privilegio generale sul patrimonio mobiliare.
Tale modifica normativa non modificherebbe il “quantum” in valore spettante ai legittimari, poiché continuerebbe ad applicarsi il principio per cui al valore del patrimonio ereditario esistente alla data di apertura della successione deve essere sommato il valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto in vita con atti di donazione.
Possibilità di stipulare patti successori
Il disegno di legge delega prevede la possibilità di stipulare patti sulle successioni future, possibilità oggi espressamente vietata dall’ordinamento con la sola eccezione del patto di famiglia.
Sono previsti sia patti successori “istitutivi”, per i quali si intendono i patti con i quali il disponente destina beni del futuro patrimonio ereditario, specificamente individuati, a favore di solo uno o taluni dei suoi successori, sia patti successori “rinunciativi”, per i quali si intendono quegli atti negoziali con i quali un futuro erede rinuncia anticipatamente a taluni dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o sui beni che ne fanno parte.
È anche previsto che i patti successori sopra descritti non potranno in ogni caso comprimere il valore della quota riservata ai legittimari.
Tali patti, unitamente alla modifica prima esposta che trasformerà la legittima in un diritto di credito, serviranno a dare certezza alla titolarità sui beni donati in vita o destinati specificamente ad un certo erede, eliminando la possibilità di esercitare su di essi l’azione di riduzione e quindi di restituzione, con ciò favorendo sia la loro successiva circolazione sia la possibilità, nel caso di beni immobili, di accedere al credito garantito da ipoteca.
Disciplina del trust e dei contratti di affidamento fiduciario
La relazione accompagnatoria al disegno di legge afferma che i trust negli ultimi anni hanno conosciuto in Italia ampia diffusione e sono oramai una realtà con la quale gli operatori si trovano quotidianamente a confrontarsi.
Partendo dal fatto che ad oggi nell’istituzione di un trust è necessario scegliere la legge regolatrice di un ordinamento straniero, per risolvere le connesse incertezze e difficoltà si propone di introdurre una disciplina interna che regoli l’istituzione ed il funzionamento del trust.
Al tempo stesso il disegno di legge prevede che venga introdotta una disciplina sistematica dei contratti di affidamento fiduciario, prevedendo una adeguata tutela dei beneficiari.
Mentre sicuramente è apprezzabile l’intento di disciplinare normativamente i “contratti di fiducia”, che in quanto “contratti” si inseriscono in maniera armoniosa nel nostro ordinamento civilistico, perplessità sorgono di fronte alla previsione di introdurre una disciplina normativa interna del trust, che si è sviluppato in Paesi di common law e la cui regolamentazione interna potrebbe non cogliere la multiforme natura di tale importante istituto, finendo con il limitarlo in maniera significativa.
Andrea Vasapolli
Dottore Commercialista
Professionista Accreditato dell’Associazione il trust in Italia
Full member della Society of Trust and Estate Practitioner
Brigitta Valas
Dottore Commercialista
Professionista Accreditato dell’Associazione il trust in Italia
Affiliate della Society of Trust and Estate Practitioner
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