Casi particolari di esenzione
per il passaggio generazionale di partecipazioni

Con due recenti Risposte a Interpello l’Agenzia delle Entrate ha incrementato il filone interpretativo volto a riconoscere l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni in casi particolari di trasferimento di partecipazioni.

 

La norma di riferimento è l'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990, il quale dispone che "[i] trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge (…) di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta”. In caso di azioni e quote di società di capitali, “il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile”.
La norma agevolatrice prevede, inoltre, che il “beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".
Con specifico riferimento alle partecipazioni in società di capitali, poiché l’agevolazione spetta solo in capo al soggetto che, in sede di successione o donazione, acquisisce o integra il controllo (ex art. 2359, c. 1, n. 1, c.c., rappresentato dal 50 per cento più uno dei voti esercitabili in assemblea ordinaria), se gli eredi o i beneficiari sono più di uno in via ordinaria solo uno di essi può beneficiare dell’agevolazione in commento.
Nel tempo l’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente a fronte di operazioni volte a soddisfare il requisito del trasferimento del controllo a fronte di donazione che presentavano casistiche particolari.
In particolare:

  • ha ritenuto soddisfatto il requisito del trasferimento del controllo in presenza di più beneficiari nel caso in cui il donante, titolare di una partecipazione di controllo, “doni l’intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà tra loro. In tal caso, in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria” (Circolare 3/2008. In senso conforme Circolare 11/2007 e Risoluzione 75/2010);
  • ha ritenuto soddisfatto il requisito del trasferimento del controllo in presenza di più donanti, nessuno dei quali singolarmente titolare di una partecipazione di controllo ma le cui partecipazioni complessive integravano il requisito del controllo, in caso di donazione contestuale e congiunta di tali partecipazioni a favore di un donatario, ovvero di più donatari in comproprietà tra loro (in tal senso la Risposta a Interpello n. 257 del 2019).

Con le recenti Risposte a Interpello nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020 l’Agenzia si è espressa favorevolmente a fronte di una ulteriore casistica particolare, che vedeva oggetto di donazione la mera nuda proprietà di una partecipazione di controllo in una società di capitali, con riserva del diritto di usufrutto in capo al donante.
Si osserva che ai sensi dell'articolo 2352 del codice civile, "[n]el caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario".
Generalmente, dunque, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria spetta all'usufruttuario; tuttavia la citata disposizione non preclude la facoltà di stabilire, con apposito accordo (“salvo convenzione contraria”), una diversa attribuzione del diritto di voto (al nudo proprietario).
Poiché l’esenzione dall’imposta di donazione spetta solo per il trasferimento di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1, del codice civile, di norma la donazione della mera nuda proprietà di una partecipazione di controllo in una società di capitali non può beneficiare dell’agevolazione in commento.
Con le Risposte 37 e 38 sopra richiamate, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che se viene pattiziamente convenuto che il diritto di voto spetti al donatario che acquisisce la nuda proprietà e non all’usufruttuario, allora, trasferendosi al donatario, unitamente alla nuda proprietà della partecipazione, anche il diritto di voto maggioritario in sede di assemblea ordinaria, è soddisfatta la condizione prevista dalla legge perché tale atto di trasferimento non sconti l’imposta sulle donazioni.

Brigitta Valas
Vasapolli & Associati / Associate
Dottore Commercialista
Professionista Accreditato dell’Associazione Il trust in Italia
Affiliate della Society of Trust and Estate Practitioner

Carlotta Valas
Vasapolli & Associati / Associate
Dottore Commercialista
Professionista Accreditato dell’Associazione Il trust in Italia
Affiliate della Society of Trust and Estate Practitioner

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