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Sospensione degli ammortamenti
tra corretta rilevazione e rappresentazione non veritiera

L’art. 60 del D.L. 104/2020, come convertito dalla L. 126/2020, prevede che i soggetti OIC adopter possono, nel bilancio dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

La previsione di cui all’art. 60 del D.L. 104/2020, come convertito dalla L. 126/2020, secondo la quale i soggetti OIC adopter possono, nel bilancio dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (normalmente il bilancio al 31 dicembre 2020), non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, a seconda di come sarà utilizzata potrà essere una norma che consente di superare in modo ragionevole un limite dei principi contabili ovvero sarà una norma che renderà impropriamente legittima la redazione di un bilancio che viola il postulato della rappresentazione veritiera e corretta.
Con riferimento all’ammortamento delle immobilizzazioni, in particolare di quelle materiali, il principio contabile OIC 16 prevede, al paragrafo 57, che l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Tale previsione è ragionevole in un contesto di normale operatività aziendale e ben si raccorda con la disposizione di cui al paragrafo 63 che stabilisce che il piano di ammortamento è legato alla prevista durata economica dell’immobilizzazione, della quale fanno parte anche i prevedibili periodi di non utilizzo (si pensi a macchinari o impianti che ordinariamente lavorano in via discontinua).
I principi contabili, tuttavia, non sono stati redatti avendo a mente una situazione così eccezionale come quella che stiamo attraversando a causa della pandemia di COVID-19, con la conseguente fase di lock-down o di produzione discontinua a causa del crollo del mercato di sbocco. Gli stessi, inoltre, non offrono una possibilità di adattamento soddisfacente in un contesto di tale eccezionalità, come chiaramente risulta dalla bozza di comunicazione pubblicata in consultazione dall’OIC a luglio 2020 in tema di metodi di ammortamento, ove si indicano, come possibili interventi sui piani di ammortamento per tenere conto del fatto che il lock-down ha limitato l’uso delle immobilizzazioni, le soluzioni di passare dal metodo di ammortamento a quote costanti a quello per unità di prodotto, ovvero di considerare l’allungamento del piano di ammortamento (si ipotizza, per un periodo pari a quello di non utilizzo dei beni).
Il metodo di ammortamento per unità di prodotto è di difficile e comunque limitatissima applicazione, mentre prolungare la stimata vita economica del bene per un periodo di durata pari a quello di forzoso non utilizzo produce una riduzione dell’ammortamento nel 2020 di ben modesto importo. Nessuna di tali soluzioni è quindi risolutiva in questo contesto eccezionale.
Appare conforme al principio della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali la possibilità, offerta dalla norma in commento, di non rilevare gli ammortamenti per i periodi di blocco dell’attività, sia esso avvenuto nel periodo di lock-down sia esso successivo, ad esempio per carenza del mercato di sbocco. Di ciò si dovrà dare adeguata informazione in nota integrativa, ma si tratterà di una informazione di applicazione della norma coerente con il principio di corretta rappresentazione dei fatti aziendali.
Diverso, invece, sarà il caso dell’impresa che deciderà di non stanziare nel 2020 gli ammortamenti per un importo superiore a quello riferibile ai soli periodi di blocco dell’attività, il che è consentito dalla legge. In tali casi, si pensi alla totale omessa rilevazione degli ammortamenti, la norma appare francamente discutibile, finalizzata solo a consentire la sopravvivenza di imprese che altrimenti chiuderebbero con una perdita insostenibile; una siffatta applicazione, infatti, non sarebbe finalizzata solo a superare il limite sopra descritto dei principi contabili in situazioni così eccezionali.
Si è in questo caso nell’ambito, se pur legittimato dalla legge, di un bilancio redatto in violazione del postulato della rappresentazione veritiera e corretta, come lo sarebbe se fosse stato concesso di non rilevare perdite su crediti, non svalutare partecipazioni, e così via. Utilizzare la facoltà di non rilevare gli ammortamenti in misura eccedente quelli riferibili a soli periodi di blocco dell’attività dovrà quindi avere in nota integrativa una ben maggiore esposizione e chiarimento, rappresentando un chiaro indice di difficoltà aziendale che potrebbe anche porre in discussione la continuità prospettica dell’impresa.
Anche gli organi di controllo dovranno adeguatamente valutare e commentare un simile ricorso a tale deroga.

 

Andrea Vasapolli
Vasapolli & Associati / Name Partner
Dottore Commercialista

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